PROFESSIONALE
PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
Premesso che, a mente dell’art. del c.c. che recita “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46c.c.]. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144].”, il domicilio professionale è da intendersi il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile e continuativo la propria attività il giorno 14/11/2000 è entrata in vigore la legge comunitaria n.526 del 21/12/1999 che all’ articolo 16 sancisce l’equiparazione del domicilio professionale alla residenza al fine dell’iscrizione e mantenimento in albi professionali.
Sullo specifico argomento è intervenuto il Consiglio Nazionale normando il tutto con proprio atto divulgato a mezzo circolare nel quale sono evidenziati i compiti e responsabilità dei Collegi provinciali..
La documentazione è stata inviata all’interessato ed agli Associati