FALSE COMUNICAZIONI A NOME DEL FISCO
L’Agenzia delle Entrate informa che si possono ricevere false comunicazioni relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi così come riportato nel modello allegato e, pertanto, consiglia di esercitare la massima cautela e, nel caso si ricevano simili e-mail.
Verifiche ed approfondimenti ai link Focus sul phishing e www.agenziaentrate.gov.it.
RINVIO DEL VERSAMENTO L’agenzia delle Entrate il 9 novembre ha pubblicato una circolare recante “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi – Articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.” che fornisce chiarimenti sull’ articolo 4 del citato decreto-legge, nello specifico, stabilisce che, per «il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
La disposizione in esame, in sostanza, introduce, per il solo periodo d’imposta2023, due rilevanti novità: – il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
– la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. “decreto Anticipi”) 1cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
FLAT TAX INCREMENTALE
Con la circolare n. 18/E (inviata agli Associati) l’Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
I contribuenti interessati – Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni e gli agricoltori dediti alla produzione di energia elettrica, agriturismo, oleoturismo ed enoturismo che possono usufruire nella flat tax incrementale con aliquota fissa del 15% (chiarimento nell’edizione di Telefisco 2023 del 20 settembre) e restano comunque esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario.
Le modalità di calcolo – La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
PROBLEMI DALLA SOCCIDA
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello recante “Soccida semplice e monetizzata – Trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette.” entra nel merito di quale sia il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA dell’operazione di vendita degli animali dalla stessa acquistati dal Soccidario, ovvero, quindi, della rivendita da parte del soccidante della quota di accrescimento spettante al soccidario e da questi cedutagli.
La documentazione di cui all’ allegato n. 72 verrà inviata agli Associati
IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello recante “imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette all’imposta di bollo” ha dato risposta alla domanda se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo, si applichi l’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 che dispone che «Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa».
La documentazione di cui all’ allegato n. 67 verrà inviata agli Associati
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
L’ Agenzia delle Entrate con provvedimento del 7 giugno 2024 recante “ Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” stabilisce la percentuale del credito d’imposta spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La documentazione di cui all’ allegato n. 65 verrà inviata agli Associati
Con il Provvedimento n 11806 del 19 gennaio le Entrate, confermano la sperimentazione della precompilata per il 2024. In dettaglio, come specificato dalla stessa agenzia, prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con
- le fatture elettroniche,
- le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
- i dati dei corrispettivi telematici.
Invio comunicazioni e inviti dalle Entrate: regole delle sospensioni 2024
Il Dlgs Semplificazioni dettaglia i termini estivi e festivi durante i quali sono sospesi gli invii da parte delle Entrate di comunicazioni ai contribuenti: vediamoli
- dal 1° al 31 agosto,
- e dal 1° al 31 dicembre,
- l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:
- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- d) inviti all’adempimento (lettere di compliance) di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.
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COSTITUZIONE DIRITTO DI USUFRUTTO E DI SERVITÙ PREDIALE
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello recante “Costituzione del diritto di usufrutto e del diritto di servitù prediale su un terreno agricolo – trattamento fiscale del corrispettivo percepito. Art.67 del TUIR” ha determinato che l’atto di costituzione del diritto di usufrutto sul terreno agricolo genera redditi diversi che in applicazione dell’articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, il corrispettivo percepito dal proprietario persona fisica a fronte della costituzione del diritto di usufrutto costituisce reddito diverso da tassare ai sensi del successivo articolo 71 del medesimo TUIR.
Il documento verrà inviato agli Associati
DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI AGRICOLI
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello avente per oggetto “Articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR). Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. “ha indicato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l’imposta di registro con l’aliquota del 15 per cento.
La relativa documentazione verrà inviata agli Associati
PROVVEDIMENTI
Nel ricordare che secondo le regole del nuovo codice dei contratti pubblici: sono esenti dagli importi di bollo i contratti di importo entro di 40.000 di seguito si da informazione degli ultimi provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate :
Documento recante : “Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto”
Documento recante : “ Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto”
La relativa documentazione verrà inviata agli Associati
TREGUA FISCALE
L’Agenzia delle Entrate con circolare del 20 marzo 2023 recante “Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” –Ulteriori chiarimenti interpretativi” ha fornito – attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento – ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Sono state inoltre riportate anche le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023.
La documentazione, molto importante per i Colleghi liberi professionisti, verrà inviata agli Associati
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
l’Agenzia delle Entrate con circolare recante “Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 80989 del 14 marzo 2022 “ ha provveduto alla definizione dei termini di presentazione e di tutta la procedura necessaria e delle specifiche tecniche per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto per le spese sostenute per l’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni citate.
La documentazione, molto importante per i Colleghi liberi professionisti, verrà inviata agli Associati
CHIUSURA LITI PENDENTI
Con un comunicato stampa del 15 marzo (inviato agli Associati) l’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla attivazione del canale web per l’invio delle domande per la chiusura agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia di cui è parte come da provvedimento del 1 febbraio recante “ Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie”, che il contribuente può utilizzare ino al 30 giugno.
REGISTRAZIONE PRELIMINARE DI VENDITA ON LINE
l’Agenzia con comunicato del 1 marzo recante “ approvazione dei moduli aggiuntivi del modello “RAP – Registrazione di atto privato” e delle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita” informa della possibilità, a partire dal 7 marzo 2023, di registrazione on line del preliminare di vendita con Modello RAP.
La documentazione, molto importante per i Colleghi che esercitano la libera professione, verrà inviata agli Associati
PACE FISCALE
Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla regolarizzazione, ravvedimento speciale, definizione agevolata e chiusura liti derivanti dalla introduzione di una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Sono state illustrate le ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
La documentazione, molto importante, verrà inviata agli Associati
LITI PENDENTI CON LE ENTRATE
l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di “ domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” che dovrà essere presentata, come da istruzioni, entro il 30 giugno 2023 direttamente dal contribuente via PEC.
Informazioni relative al provvedimento sono presenti nella documentazione che verrà inviata agli Associati.
IMPOSTA DI BOLLO
l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad interrogazione sul bollo sulle istanze recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione” indicando che sono esenti dal bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti per il maltempo per avere diritto ai contributi previsti per la ripresa delle attività economiche
Informazioni relative al provvedimento sono presenti nella documentazione che verrà inviata agli Associati.
MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA/2022
l’Agenzia delle Entrate ha approvato modelli di dichiarazione IVA/2022 e le relative istruzioni da presentarsi nel periodo 1 febbraio 2023 e 2 maggio 2023.
Modifiche e Informazioni relative ai modelli sono presenti nella documentazione che verrà inviata agli Associati.
PACE FISCALE
l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti su quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” in merito a regolarizzazione, ravvedimento speciale, definizione agevolata e chiusura liti e stralcio dei debiti fino a € 1000,00.
Informazioni relative al provvedimento sono presenti nella documentazione che verrà inviata agli Associati.
IRREGOLARITÀ FORMALI
l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per ottenere la “Regolarizzazione delle violazioni formali (commesse fino al 31.10.2022). Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197” “ per attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute nel territorio nazionale.
Informazioni relative al provvedimento sono presenti nella documentazione che verrà inviata agli Associati.
IVA E SPESE
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello avente per oggetto “ Aliquota IVA applicabile a Prodotto vegetale su zolla edibile” ha fornito risposta a interpello avente richiesta di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse verdure sono radicate, insieme denominati commercialmente ”Alfa ready to eat” indicando che le cessioni dei prodotti a base di Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 4%.
La documentazione verrà inviata agli Associati.
APPARECCHIATURE INFORMATICHE DISMESSE
L’Agenzia delle Entrate intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia.
Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta.
La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro le ore 12.00 del giorno 3/2/2023 dagli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati) che possono partecipare alla procedura
Il documento verrà inviato agli Associati
PLUSVALEZA IMMOBILE
L’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della “Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni approvando, unitamente alle relative istruzioni, il modello “RAP – Registrazione di atto privato” da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati.
Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il documento verrà inviato agli Associati
L’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della “Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni approvando, unitamente alle relative istruzioni, il modello “RAP – Registrazione di atto privato” da utilizzare da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati.
Il modello RAP può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato. Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il documento verrà inviato agli Associati
PLUSVALEZA IMMOBILE
L’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della “Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto – irrilevanza plusvalenza – art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR” chiarendo che in caso di avvenuta denuncia di variazione dell’unità abitativa a seguito dell’aumentata consistenza catastale, la cessione dopo il quinquennio dalla data di acquisto dell’immobile in oggetto non determina l’emersione di una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se effettuata dall’istante in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Il documento verrà inviato agli Associati
BONUS PIENO PER GLI INVESTIMENTI IN E-COMMERCE NELL’AGROALIMENTARE.
l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 3/11/2022 informa che un provvedimento fissa la percentuale al 100% e che le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre. Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”.
Investimenti 100% agevolati – L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia. In seguito al provvedimento, l’importo riconosciuto potrà essere visualizzato da ciascun richiedente direttamente sul proprio cassetto fiscale e sarà pari al 100% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione relativa alle spese 2021, considerato che l’ammontare dei crediti richiesti è risultato inferiore al limite di spesa.
Chi può accedere all’incentivo – Destinatarie della misura sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Il credito d’imposta ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le pmi agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro. Per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello recante “ Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura” .ha fornito chiarimenti a quanti si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente al l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del suddetto regime, dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti
Il documento è stato inviato agli Associati
SUPERBONUS 110&
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nota recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.”
Il decreto Rilancio , nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica conseguente il virus SARS COVID-19, ha introdotto una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus). L’ambito applicativo del Superbonus nonché la vigenza della disciplina sono stati modificati per effetto di successivi interventi normativi. Il documento è stato inviato agli Associati
SUPERBONUS 110&
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nota recante “Detrazioni
per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico,
colonnine di ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere
architettoniche”
Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici
interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus). Norme e provvedimenti
successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022,
il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto
modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato alcune
misure di contrasto alle frodi.