BONUS ZES AGRICOLTURA
Con provvedimento recante “Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” l’Agenzia delle Entrate ha fissato la pencentuale di fruibilità del credito di imposta ZES Mezzogiorno Agricoltura che risulta essere pari al 100% per cento dell’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del vigente provvedimento.
Il tutto visualizzabile nel cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Gli interessati possono prendere visione del provvedimento al link Allegato 259 :
https://www.fiscoetasse.com/files/19210/provvedimento-429889-del-28112024.pdf
KIWI:AIUTI ALLE IMPRESE
Il MASAF ha emanato il DECRETO 12 settembre 2024 recamte “Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». (24A05113) (GU n.232 del 3-10-2024)” che, per i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle infezioni hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
La documentazione di cui all’ allegato n. 202 verrà inviata agli Associati
CONTRIBUTI AGRICOLI
È stato pubblicato in GU 6 settembre 2024 n. 209, il Decreto 26 luglio 2024 del MASAF, recante la “Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.”
Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia.
Le risorse assegnare nell’ applicazione della misura ammontano a 900.000,00 euro con possibilità di incremento con successivo provvedimento mediante ulteriori risorse disponibili.
I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.
Ulteriori approfondimenti dalla puntuale lettura della documentazione.
La documentazione di cui all’ allegato n. 161 verrà inviata agli Associati
AIUTI PAC IN AGRICOLTURA
Le domande unificate di aiuti PAC 2024 la cui scadenza è già stata prorogata al 31 luglio 2024 e, se presentate oltre tale data, con riduzioni entro il 26 agosto: come da decreto del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 giugno 2024 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024. (24A03931)” con riduzione degli importo ex art.5 per :
-domande iniziali, con penalità 1% al giorno;
– con penalità del 3% al giorno per le domande di accesso alla riserva
e dal decreto del 29/07/24 recante “Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024” che modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC di cui al decreto 9 maggio 2024, come modificato dal decreto 28 giugno 2024 su citato le parole “31 luglio 2024! sono sostituite dalle seguenti “30 agosto 2024” e l’ articolo 1, comma 3, del medesino decreto recante “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024. (24A03449) “ come modificato dal su citato decreto 28 giugno 2024, le parole “26 agosto 2024“ sono sostituite dalle seguenti “24 settembre 2024“.
La documentazione di cui agli allegati n. 124-125-126- verrà inviato agli Associati
INAIL E AGRICOLTURA
L’INAIL con circolare del 4 luglio ha informato sulla riduzione dei premi e contributi per l’anno 2019 riservata anche al’agricoltura (art.1, comma 128, L. 147/2013) di importo pari al 15,24% applicato ai contributi assicurativi della gestione agricoltura per infortuni e malattie professionali riscossi in forma unificata dall’INPS.
Il documento è stato inviato agli Associati
DENUNCIA AZIENDALE AGRICOLA
L’INPS con il messaggio del 26 giugno 2019 ha ricordato che, come da art. 3, co. 1 – undecies del D.L. n. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazioni), è l’INPS che acquisisce d’ufficio i dati della denuncia aziendale agricola dal fascicolo aziendale gestito dal SIAN e riepiloga le indicazioni operative per la compilazione del quadro “E” della denuncia aziendale.
I dati, contenuti nei quadri “F” e “G” del Dmag, che vengono acquisiti direttamente dall’INPS sono :
– ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni divisi per titolo del possesso e per singole colture praticate;
-indentificativo della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
-numero dei capi di bestiame allevati, divisi per specie, e modalità di allevamento.
resta fermo l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del Dmag.
AZIENDE AGRICOLE CON ATTIVITÀ DIVERSE
Con circolaredel 20 giugno 2019 l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’ inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono anche attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali e fornite precisazioni alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.
I documenti sono stati inviati agli Associati
INQUADRAMENTO DIPENDENTI AGRICOLI
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori fornendo precisazioni in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Si forniscono inoltre precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.
La circolare è stata inviata agli Associati
UNIEMENS IN AGRICOLTURA
L’INPS con circolare (già inviata agli Associati) ricorda che, così come da dall’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 99 (Legge contro il caporalato – e il sistema tende proprio a contrastarlo), dal 1 gennaio 2020 avrà inizio la fase sperimentale di applicazione del sistema Uniemens che sostituisce il sistema DMAG e, per favorirne l’approccio, ha indicato le nuove mpdalità operative .
L’inizio della sperimentazione è previsto per il mese di luglio (flusso aprile-giugno) ma l’attenzione ai successivi ritmi da rispettare quali :
– periodo di competenza
– periodo di emissione
– periodo di trasmissione
OPERAI AGRICOLI 2019
L’INPS con circolare n.37/2019 del 7.3/2019 recante “Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo Le aliquote contributive operai agricoli per il 2019” e diretta alle aziende del settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati informa che l’aliquota contributiva sale di nuovo dello 0,20% per la quota a carico del datore di lavoro ed è fissata per il corrente anno nella misura complessiva del 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Il documento è stato inviato agli Associati