INCARICHI AI CONDANNATI PER REATI CONTRO LA PA
All’Autorità è stato chiesto un parere sull’applicazione delle norme sull’inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 39/2013 (Legge Severino) nei confronti di un dirigente della Calabria condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.
Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente Giuseppe Busia.
Anac ricorda, infatti, come l’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione non rientri nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale.
Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico
La sentenza è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.
La documentazione verrà inviata agli Associati.
INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ
L’Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Ne è venuto fuori una guida pratica.
In quali casi due incarichi di vertice in un ente pubblico sono incompatibili? Quali sono le cause di inconferibilità di un incarico di responsabilità nella Pubblica amministrazione? Agli ordini professionali si applicano le stesse regole anticorruzione?
Per supportare le amministrazioni pubbliche nell’applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, Anac mette a disposizione una sorta di “manuale pratico” ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell’applicazione della complessa disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.
L’Autorità ha svolto una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Ne è venuto fuori una guida pratica, a disposizione di tutti.
I TRE DOCUMENTI. Sono tre i documenti pubblicati. Il primo, intitolato ‘Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità’, è composto da due sezioni: una tabella nella quale vengono indicati il riferimento normativo nel quale è contenuta l’ipotesi e le pronunce dell’Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva. La seconda sezione contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.
Il secondo documento contiene undici ‘’pillole’ esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità e i relativi riferimenti normativi.
Il terzo documento riguarda il conflitto di interessi su cui l’Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, di aiuto all’operato di ciascun ente. Le singole amministrazioni restano competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti. L’Autorità tuttavia fornisce indirizzi generali sull’applicazione della normativa come in questo caso, attraverso sei principi, sei ‘pillole’, sulla materia del conflitto di interessi.
La documentazione verrà inviata agli Associati.