AGEA

PROROGA DOMANDE FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE
AGEA
ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 95 del 12 ottobre 2023: “DM 3 aprile 2020 e s.m.i. n. 3432 e DM 2 febbraio 2022 n. 48421- Decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 1, comma 508 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere –Campagna 2023– Proroga termine presentazione Istruzioni Operative n. 91 del 3 ottobre 2023”.nella quale viene prorogato il termine per la presentazione delle domande, relative ai contributi destinati alle filiere di mais e leguminose, al 1 dicembre 2023.
La documentazione verrà inviata agli Associati.

NUOVE CIRCOLARI PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI
Agea ha pubblicato tre nuove circolari riguardanti :

Circolare Agea del 12 settembre 2023 : avente per oggetto Disciplina relativa al fascicolo aziendale  nella quale vengono disciplinati i procedimenti amministrativi di erogazione di contributi europei nazionali e regionali in materia agricola, individuando gli elementi minimi comuni.

Circolare Agea del 19 settembre 2023: avente per oggetto Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 e stabilisce che Agea metta a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC

Circolare Agea del 19 settembre 2023: avente per oggetto: disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e sul finanziamento del Fondo AgriCat – Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità.

La documentazione verrà inviata agli Associati

GUERRA AI CAA
Come già riportato in diversi interventi la guerra AGEA-CAA ha avuto andamenti alterni che oggi, con DELIBERA n. 41 del 09/08/2023, recante “Articolo 4 della convenzione di delega di attività tra l’Organismo pagatore Agea e i Centri di Assistenza Agricola – Fissazione del termine per la disabilitazione degli operatori non dipendenti dei CAA o delle società con esse convenzionate abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore AGEA” appaiono ben definiti e contrari alle nostre aspettative.
E’ stato fissato al 1 settembre p.v.2023 il termine ultimo entro il quale tutti gli operatori non dipendenti dei CAA o delle società con esse convenzionate, abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore AGEA, saranno sospesi come previsto dall’art. 4 della vigente convenzione di delega in attesa della approvazione della modifica del decreto ministeriale sul riconoscimento dei CAA e la conseguente definizione dei relativi atti convenzionali e conseguente sospensioni delle utenze associate ad operatori non muniti di rapporto di lavoro dipendente con il CAA con le società con esso convenzionate.
La documentazione verrà inviata agli Associati
La guerra è finita? Forse ancora no!

SENTENZA AGEA/CAA
Il Consiglio di Stato ha pubblicato ieri 28 marzo 2022 la sentenza relativa ai ricorsi dei CAA contro l’azione limitativa dei professionisti impegnati nell’assistenza alle aziende agricole con il sistema gestito da Agea.
Dopo una prima speranza di equilibrio tra le parti, sorta a seguito della sentenza del Tar del Lazio, l’accoglimento del ricorso contrario di AGEA ha disciolto al sole le aspettative di tanti tecnici che operano quotidianamente in agricoltura con scienza e coscienza.
Ma così è stato e ad ulteriori ricorsi non crediamo molto.
Però la sentenza ha fatto emergere qualche riflessione che, a richiesta dell’estensore, pubblichiamo quale personale contributo alla conoscenza del caso, unitamente al comunicato stampa di Agea ed alla sentenza del Consiglio di Stato relativa al CAA Servizi Agricoli Europei, fondato dal Presidente Andrea Bottaro.  
Questa sentenza, amara e contraria al nostro credo, deve essere rispettata ma dobbiamo trovare alternative che non penalizzino troppo i professionisti cui siamo vicini per solidarietà.
Mauro Finiguerra

La documentazione è stata inviata agli Associati

CONVENZIONE AGEA-CAA
PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
In merito alla proposta di convenzione CAA 2020 che AGEA ha predisposto per regolare i prossimi rapporti con i CAA i Consigli Nazionali di Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici, nella qualità di Enti di diritto pubblico non economico, ai sensi dei rispettivi ordinamenti professionali, richiamando il principio di sussidiarietà attribuito dalla Pubblica Amministrazione al sistema ordinistico, hanno sottoposto ad AGEA le proposte di emendamento della bozza di convenzione in oggetto modificativa di quella originale e più confacente alle esigenze dei Centri di Assistenza Agricola.
Il documento è stato inviato agli Associati.

CONVENZIONE AGEA-CAA
PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
La convenzione  Agea/CAA in precedente contestazione ha subito una ulteriore modifica che è al vaglio dei CAA, allegata alla presente per gli Associati.

CONVENZIONE AGEA-CAA
PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
Premesso che i Centri di Assistenza Agricola sono strutture costituite sia dalle organizzazioni professionali agricole che da Associazioni di Liberi Professionisti che, grazie a competenza e professionalità, possono garantire un alto livello di prestazioni di garanzia sia per l’impresa agricola che per la pubblica amministrazione , sin dall’anno 2001 sono un punto di riferimento e trait d’union tra la produzione e l’Organismo Pagatore AGEA , il sottoscritto nell’anno 2001 ha fondato, assieme ad altri Periti Agrari, prima due associazioni e poi il CAA Servizi Agricoli Europei srl  e ha da sempre seguito con particolare attenzione le problematiche a questi collegate .
Ogni anno AGEA predispone una convenzione nella quale vengono aggiornati i termini degli accordi e la sottopone ai CAA che sono chiamati a firmarle e, come di consuetudine, all’inizio del 2020 è comparso il documento (all.1) che però, diversamente dai precedenti, all’art. 4 , lettera riporta  “ c) ai sensi dell’articolo 7 del DM 27 marzo 2008, gli operatori devono essere dipendenti o collaboratori del CAA o delle società con esso convenzionate verso i quali devono essere rispettati gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, rendendo disponibile la relativa documentazione all’Organismo Pagatore per eventuali controlli .
Questa disposizione, assolutamente non condivisibile, mina non poco l’immagine e la dignità professionale del Perito Agrario e degli altri liberi professionisti che a vario titolo sono impegnati nella gestione diretta o indiretta della impresa agricola introducendo il concetto, non velato ma palese, che è solo il dipendente  la figura operativa capace di garantire i presupposti della convenzione vanificando così quanto, invece, è garantito dalla iscrizione all’albo professionale.
Ritengo che qui sia opportuno rovesciare l’onere della prova e quindi dovrà essere “il dipendente” a dover dimostrare di possedere le competenze tecniche già certificate ai professionisti.
Chiaramente l’atto di AGEA ha destato preoccupazione e messo in allarme molti di noi direttamente interessati sia istituzionalmente che professionalmente e, di conseguenza, è stato oggetto di colloqui con i Parlamentari vicini e subito contestato :
-il 19 febbraio 2020 sia da Senatori De Bonis , De Falco , Martelli , Nugnes , Buccarella , Lonardo , La Mura con Atto di Sindacato Ispettivo diretto  alla Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali (All.2), Trentacoste in data 1 aprile 2020, De Bonis in data 29 aprile 2020;  
– dall’On.le SPENA Maria che in data 11 marzo 2020 ha rivolto alla stessa Ministra una interpellanza (All.2).
I due interventi richiamando le precedenti norme (d.lgs 165/99 d.lgs 188/2000), che ricordo quanta fatica facemmo per farle approvare e così scardinare l’egemonia delle organizzazioni “presenti da dieci anni nel CNEL”, chiedono l’eliminazione del passo castrante per tutti i liberi professionisti.
Naturalmente nell’anno 2000 interviene anche l’ANAC che escluse la possibilità di lasciare alle organizzazioni professionali come su citate l’opportunità di svolgere l’attività del Caa cosa che portò all’adeguamento del d.lgs.188/2000 in senso positivo per  liberi professionisti.
L’Anac, modificando tale visione, il 10 aprile u.s.,(All.3) interviene sul tema rispondendo ad AGEA che nella prospettiva del miglioramento complessivo dei servizi e della eliminazione delle fattispecie di conflitto di interesse tra l’attività dei professionisti e le funzioni amministrative delegate al CAA “la clausola di convenzionale in esame.non risulta in contrasto con l’art. 7 del D.M. 27 marzo 2008 (che consente ai CAA di avvalersi anche di collaboratori esterni nell’esercizio delle proprie attività), in quanto, tra l’altro, resta inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatta eccezione per le attività connesse all’utilizzo del SIAN. L’introduzione della clausola de qua da parte di Agea sembra giustificata e proporzionata anche in un’ottica di razionalizzazione dell’attività dell’Organismo Pagatore………
Per quanto sopra esposto, non si riscontrano, allo stato, criticità concorrenziali nella clausola di cui all’art. 4, comma 3, della bozza di convenzione Agea/CAA
.”.
E questo “parere” è quello che oggi desta maggiore preoccupazione perché l’ atto può rappresentare il viatico all’approvazione della proposta anche se il 5 maggio 2020 sono intervenuti, a nome delle professioni interessate, la Dott.ssa Marina Elvira Calderone  per il Comitato Unitario delle Professioni e l’Ing. Armando Zambrano per la Rete delle Professioni Tecniche, (All.4) ribadendo la necessità di modifica di quanto previsto da AGEA per evitare che i professionisti possano perdere la possibilità di svolgere la loro attività.
E’ facile comprendere come sia devastante la riserva inserita che ostacolerà l’attività dei liberi professionisti ma continueremo a sensibilizzare quanti possono aiutarci a risolvere il problema e ci auguriamo, con l’unità di intenti, di contribuire alla positiva chiusura della partita.
Andrea Bottaro  
(i documenti sono stati inviati agli Associati)

AsPerA

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