RISPOSTA AI QUESITI

A quanti ci pongono domande e interrogativi afferenti la professione comunichiamo che a quelli ritenuti rilevanti nel prossimo futuro non risponderemo più privatamente, come è avvenuto sin d’ora, ma pubblicamente omettendo i soli dati privati sensibili del richiedente.
Lo staff di As.Per.A.

USI CIVICI
Domanda: Vorrei sapere da dove deriva il “dominio collettivo” o meglio, questa terminologia ha radici antiche (se si quali?) o è un modo di dire coniato ai nostri tempi? 
RISPOSTA :
è un termine utilizzato comunemente nell’ex Regno di Napoli, ossia nelle province del nostro meridione, dove tale istituto trovava una grande applicazione, in quanto consentiva alle popolazioni di soddisfare i propri bisogni di sopravvivenza. oggi è stato riportato prepotentemente e giustamente in auge dalla recente normativa di cui alla legge n. 168 del 2017, con la quale nella costituzione è stata ridata la giusta dignità, soprattutto in tema di protezione ambientale e paesaggistica, ad un altro modo di possedere che affonda le radici nella nostra storia e ci proietta verso il futuro.
Per.Agr. Alessandro Alebardi (Presidente Centro Studi Ager Publicus – Perito Demaniale) 

USI CIVICI
Domanda:  nelle competenze professionali dei Periti Agrari di cui all’art.2 della l.434/68 e smi è presente un intero punto che attiene alle p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici; ma ci si chiede se, al contrario, sia possibile creare ex novo gli usi civici ?
RISPOSTA :
La legge n. 168/2017 ha emanato nuove norme in materia di usi civici e di Domini Collettivi – successivamente fortemente caratterizzata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2018 – integrandosi con la legge fondamentale del 1927, la n. 1766. 
Sono state valorizzate le Comunità originarie titolari di tali terre e degli usi civici che ivi si esercitano o si esercitavano, riconoscendo la loro fondamentale ed insostituibile funzione di tutela del territorio, di freno alle pretese di cementificazione del territorio.
Popolazioni e genti contadine che con il loro faticoso lavoro di tutti i giorni hanno consentito di tramandare fino ai giorni nostri l’integrità di una rilevante parte dei nostri territori.
La nuova normativa, integrata con quella del ’27 ancora in vigore, ha affermato nettamente i principi mediante i quali sono stati riconosciuti i cosiddetti Domini Collettivi, i quali rivestono un’importante funzione di tutela dell’ambiente, di freno alle pretese di cementificazione del territorio. La cui competenza della materia oggi ricade nell’ambito dell’Agricoltura, ma anche nell’ambito della difesa dell’Ambiente.
Con l’emanazione della cosiddetta “Legge Galasso” (legge n. 431/1985), ai sensi dell’art. 1 lettera “h”, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”.
A far data dal 1985, gli usi civici (domini collettivi), con la qualità riconosciutagli di beni ambientali, hanno acquisito una inaspettata e importante funzione di protezione e garanzia d’integrità del territorio, sotto l’ombrello protettivo della loro inalterabile destinazione data dalla legge del ’27.
Tale importante funzione è stata poi confermata dal codice dei beni culturali e del paesaggio – meglio conosciuto quale “Codice Urbani” – in cui le “aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici” venivano enunciate dall’art. 142, comma 1, lettera h.
Con il comma 6 dell’articolo 3 della legge 168 del 2017 è stata confermata agli usi civici (domini collettivi) la qualità di beni ambientali:
<< Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici. >>.
Pertanto, con tale norma è stata confermata, anzi rafforzata, la funzione di protezione e garanzia d’integrità del territorio, attraverso i forti presidi rappresentati dalla inalienabilità, indivisibilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei beni.
Alla luce di quanto sopra detto, per una corretta programmazione dell’uso del territorio, della gestione ambientale e delle risorse territoriali, produttive e della qualità della vita, si rende necessario, naturale ed improrogabile che gli Enti locali, in sede di pianificazione urbanistica, devono formare e/o aggiornare in termini di certezza le relative “banche dati”, attraverso la redazione d’apposite ed approfondite “Analisi del Territorio” e della “Carta degli usi civici”.
Tali documenti tecnici sono essenziali, propedeutici alla redazione degli strumenti urbanistici di ogni singolo Comune, per non fare venire meno qualunque intento di programmazione e di gestione urbanistica ed ambientale, non rispettoso delle leggi in materia di usi civici e domini collettivi.
L’indicato strumento, si rivela importante e necessario anche per indicare nella certificazione della destinazione urbanistica rilasciata dagli Uffici comunali, per soli fini urbanistici, l’eventuale esistenza del cosiddetto vincolo degli “usi civici”.
Ciò detto, la valorizzazione e l’ampliamento dei comprensori sottoposti alla normativa degli usi civici e dei domini collettivi, anche in relazione alle rinnovate necessità delle popolazioni originarie, non più legate per il loro fabbisogno di vita, all’esercizio delle attività essenziali del pascolo, del legnatico, della semina, ecc., passa anche attraverso l’utilizzo degli stessi per finalità sociali ed economiche a vantaggio della collettività.
È possibile, pertanto, attraverso l’istituto del mutamento di destinazione d’uso temporaneo, impegnare alcuni e importanti comprensori terrieri, anche intercomunali, ad esempio, per la realizzazione di percorsi di trekking e mountain bike, di parchi a tema, ecc., pienamente integrati nel territorio e nell’ambiente naturale.
Tali iniziative, da realizzare nel pieno rispetto delle normative vigenti, possono dare un impulso importante all’attività legate al turismo rurale cosiddetto “lento”, ad integrazione degli agriturismo, possono rappresentare un’importante risorsa economica per quelle aree del territorio considerate dagli standard attuali marginali.
Per.Agr. Alessandro Alebardi (Presidente Centro Studi Ager Publicus – Perito Demaniale) 

USI CIVICI
Domanda:  gli atti relativi alle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica imposti dal Commissario/Regioni a seguito di procedure di liquidazione degli usi civici o di legittimazione di possessi abusivi devono essere trascritti a seguito di un atto pubblico a rogito di un Notaio o di un Segretario comunale?

Risposta: Premesso che possono essere trascritti alla Conservatoria dei registri immobiliari solo i contratti di modificazione di diritti reali rogati da notai o altri Ufficiali roganti, alla luce delle modalità indicate chiaramente dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2 del 2004, e come bene è stato chiarito e confermato dall’Ufficio usi civici della Regione Lazio con la lettera circolare indirizzata al Comune di Terracina nel 2012, il provvedimento di affrancazione del canone di natura enfiteutica da parte dei Comuni deve avvenire semplicemente mediante determinazione dirigenziale e conseguente annotazione di tale provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Per.Agr. Alessandro Alebardi ((Presidente Centro Studi Ager Publicus – Perito Demaniale) 



AsPerA

Leave a Reply

Your email address will not be published.