PENSIONE PROFESSIONISTI

PROFESSIONALMENTE IMPORTANTE
La Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha riconosciuto con alcune importanti sentenze pubblicate (il 6.11.2018 e  il 7.11.2018)  l’autonomia della Cassa Ragionieri nella regolamentazione ( delibera del 7 giugno 2003) e introduzione dei coefficienti di riduzione della parte retributiva della pensione di anzianità nel caso in cui il pensionato prosegua l’attività lavorativa e, conseguentemente, le Casse di previdenza private sono legittimate a introdurre coefficienti di abbattimento della rendita per i professionisti che decidono di continuare a svolgere l’attività professionale dopo il pensionamento così esprimendosi : .
La previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di Previdenza, non è soggetta al principio del prò rata quale sancito dall’art. 3, co. 12, L. 335/1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.
I documento sono stati inviato agli Associati

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